Sentenza Cassazione scatena il panico ma non tutto è perduto

Soft Secrets
06 Aug 2019

Molto rumore, forse per nulla. Se la decisione dello scorso 30 maggio sulla cannabis light avrà effetti devastanti per il business della canapa legale in Italia, lo sapremo infatti solo a fine luglio. Sarà quello il momento in cui saranno depositate le motivazioni con cui i supremi giudici hanno deciso sul caso di alcuni rivenditori di prodotti derivati dalla canapa industriale, stabilendo che, superate le percentuali consentite dal DPR 309/1990, anche quei prodotti possono essere considerati droghe


Cannabis light: non è detta ancora l'ultima parola

Sul caso avevano già sentenziato la quarta e la sesta sezione della Cassazione, esprimendo pareri opposti, poi è arrivato il giudizio definitivo, quello delle sezioni unite penali che, in teoria, avrebbe dovuto mettere un punto alla questione. Andando a leggere la sentenza nel dettaglio, è chiaro che per ora nessuno ha decretato lo stop né alla vendita, né tanto meno alla coltivazione e produzione di canapa in Italia. Perché allora tanto allarme? Perché le Sezioni Unite della Cassazione hanno toccato un nervo scoperto della regolamentazione italiana della cannabis, così lacunosa ed ambigua da lasciare fin troppo spazio a interpretazioni soggettive su cosa sia lecito e non lecito vendere. Interpretazioni che possono mettere a rischio un fiorente business da 150 milioni di euro l’anno in Italia e che conta già centinaia di posti di lavoro. Se il mercato della cannabis light subirà restrizioni, insomma, lo avranno deciso la politica e la sua evidente incapacità legislativa, non certo i giudici della Cassazione. Resta un dato incontrovertibile: nel belpaese si è scatenato il panico, con aziende e rivenditori preoccupati per il futuro del proprio business e del loro posto di lavoro, avvocati indecisi su cosa consigliare ai propri clienti - fermare o meno le vendite - e la politica pronta a cavalcare il dubbio (reato sì, reato no) puntando immediatamente il dito contro i "furbetti della cannabis light" e giocando sulla confusione volutamente creatasi tra "cannabis buona" - la light - e la "cannabis cattiva", ovvero quella tutt'ora rea di avere "principio drogante". Per capire cosa sta succedendo nel settore e se siano veramente a rischio posti di lavoro e attività, bisogna ritrovare il bandolo di una matassa giuridica abbastanza complessa. Partiamo dai numeri. Ad oggi, è ancora la scienza a stabilire le soglie secondo le quali è possibile capire se una pianta e un prodotto derivato abbiano o meno un contenuto con efficacia drogante. Stando a quanto concordato a livello internazionale, perché sia senza effetti alteranti, nelle coltivazioni di canapa il THC deve essere massimo dello 0,6% mentre nei prodotti derivati può arrivare ad un massimo dello 0,5 %. Tre anni fa finalmente anche l'Italia si decide a regolamentare la possibilità di coltivare e usare tipologie di canapa, da cui derivano prodotti contenenti percentuali sensibili di THC. A regolare la filiera è legge 242/2016, pensata per tutelare gli agricoltori e che viene richiamata proprio nella decisione della Cassazione. Come ricordato svariate volte su queste pagine, la normativa indica quali regole seguire per la coltivazione, fissando il limite dello 0,6% come soglia legale, ma non parla della commercializzazione dei prodotti derivati (a parte menzionarli in riferimento all'uso e non alla vendita). Si tratta di oli, foglie, inflorescenze e resine venduti negli shop e sulla cui legalità erano state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite. E così hanno parlato i giudici supremi, almeno stando al redatto della seduta, unico documento ufficiale pubblicato al momento in cui scriviamo: "La commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016... omissis... pertanto, integrano il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante". Prendendo il testo alla lettera, per la Cassazione non è reato commercializzare i prodotti derivati dalla cosiddetta cannabis light, ma è reato commercializzare quelli che, nonostante siano derivati dalla canapa legale, abbiano l'efficacia di una droga. Ovvero, quando il tasso di THC superi i limiti stabiliti dalla scienza e dalla legge. Insomma, a conti fatti i giudici della suprema corte non dicono nulla di nuovo ma il timore di chi gestisce un cannabis shop, però, è proprio quello di dover finire in tribunale per dover dimostrare che i suoi prodotti non sono illegali. Se il quadro normativo e giurisprudenziale relativo agli oli e agli estratti di cannabis non sembra essersi modificato rispetto al passato (purché la tracciabilità della filiera sia rispettata), diverso è il discorso per le infiorescenze, già oggetto di successivi ma inefficaci interventi legislativi, limitati per lo più a confuse e contraddittorie circolari ministeriali. La decisione delle sezioni Unite era attesissima dagli addetti ai lavori proprio perché molti speravano potesse dire qualcosa sulla liceità della vendita. E invece la Corte non ha ritenuto di dover "legiferare", si è limitata semplicemente a puntare i riflettori sulla quella zona grigia in cui in molti avevano investito, rassicurati anche da note voci dell'antiproibizionismo nostrano. Proprio su questa rubrica abbiamo spesso voluto sottolineare quanto tutta l'operazione "cannabis light" fosse un terreno scivolosissimo sul piano legale ed oggi, nel dubbio, in tanti hanno iniziato a fermare le vendite. A guardar bene, dal momento che le motivazioni non sono ancora state depositate, non esistono ad oggi ragioni di natura strettamente legale per decidere la chiusura del proprio grow shop - a parte il concreto accanimento politico sulla vicenda, che non giova di certo a chi ha un'attività nel settore. In troppi infatti hanno paura di prendersi una denuncia e, al momento, la sensazione è che la polizia sia autorizzata a presentarsi senza preavviso e a sequestrare tutto. Ma non è certo una sentenza della Cassazione a dare poteri in più alla polizia, è il vuoto normativo che esiste dal 2016 combinato con un testo unico sugli stupefacenti vecchio di 30 anni, a rendere tutta questa vicenda una situazione quasi kafkiana. La legge 242/2016 non dice che le infiorescenze si possono vendere, mentre il DPR 309/1990 indica ancora la cannabis tutta come sostanza drogante: questo vuol dire che un settore economico che in Italia vale 150 milioni di euro l’anno è stato pensato, sviluppato ed eseguito su una contraddizione legislativa evidente. Come comportarsi allora? Le principali associazioni di categoria italiane dei produttori di canapa hanno innanzitutto richiamato alla calma. Federcanapa ha chiarito che la sentenza non determina la chiusura dei negozi, mentre Assocanapa ha invitato ad aprire un dibattito per ottenere una normativa più chiara sulla commercializzazione. Insomma, chi coltiva e produce chiede non si crei il panico perché di fatto non ci sono motivi di allarmismo per chi produce, lavora e vende all'interno di una filiera controllata - quindi, con semi certificati e analisi che comprovino il rispetto delle soglie di THC nelle piante e nei derivati. La migliore soluzione temporanea, dunque, potrebbe essere quella di esporre licenze e analisi negli shop per dimostrare la correttezza dell'attività. La sentenza quindi non chiude gli shop ma, allo stato attuale delle cose in Italia, ha di sicuro un effetto socio-economico da non sottovalutare, un effetto deterrente che somiglia paurosamente alle quelle stesse dinamiche criminali che si dice di voler estirpare: chi vuol fare i sequestri si sente legittimato a sequestrare, e anche se un negoziante è nel giusto è invogliato a chiudere, perché l'onere della prova per detenzione di materiale e spaccio è tutt'ora a carico di chi ha il negozio. Repressione e prevaricazione: questo quanto percepito dagli operatori del settore. Ed un generale cordiale omaggio alle mafie tutte, che ringraziano sentitamente per la fetta di mercato riconquistata senza colpo ferire. A voler essere meno cupi, l'intera vicenda può forse essere riassumibile in un isterismo generato da una lettura frettolosa e assolutamente parziale della sentenza. Una decisione che non dice nulla di nuovo se non, forse, chiedere più chiarezza al legislatore. Se, al momento della pubblicazione delle motivazioni, l'indirizzo delle sezioni unite sarà orientato verso una generale richiesta di riformulazione delle leggi attuali, allora forse tutto non è perduto. La contraddizione tra le due leggi vigenti è richiamata già nello stralcio della sentenza e pare ci sia stata una discussione sulla liceità costituzionale dell'articolo 14 del DPR 309/1990, quello in cui per la cannabis e i suoi derivati viene istituita una specialissima ed esclusiva tabella. Lo stesso per cui la cannabis tutta - poco importa la percentuale di THC contenuta in essa - viene tutt'oggi considerata una sostanza stupefacente la cui vendita è penalmente perseguibile. Se la Cassazione si dovesse esprimere in questo senso, allora questa prima frettolosa sentenza è forse da prendere come una benedizione. Certo il fatto che ci tocchi parlare di limite "drogante" di un principio attivo naturale non promette una corsa in discesa ma è solo continuando ad insistere sui diritti e i sui doveri, è solo non smettendo di chiedere regole certe e leggi trasparenti che possiamo pensare di liberare la cannabis, sia essa "light" o "strong". di Giovanna Dark

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