Vittoria sull’olio di Cbd, scacco alle lobby del farmaco

Marco Ribechi
06 Feb 2023

Il tribunale di Terni, in un giudizio penale guidato dagli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, ha recentemente emesso una sentenza con cui ha assolto un venditore di olio di Cbd, accusato di commercializzare illegalmente una sostanza farmacologica. L’olio di Cbd infatti, nonostante l’assenza di effetti psicotropi, può essere considerato dalla legge alla stregua di una medicina e quindi sequestrato ai venditori che finiscono anche sotto processo


Terni, giudice assolve venditore di olio di Cbd dall’accusa di aver messo in commercio medicinali senza autorizzazione, si crea una crepa nel sistema delle lobby farmaceutiche. Non è solo il Thc a mandare in confusione il sistema giuridico italiano ma anche il Cbd, nonostante non abbia alcun effetto psicotropo o stupefacente. 

Il cannabidiolo infatti, oltre ad essere contenuto nella Cannabis Light da fumare, è passato alle cronache degli ultimi anni per le sue straordinarie capacità curative che interagiscono nel corpo umano con il sistema endocannabinoide (leggi l'articolo), permettendo un ribilanciamento delle funzioni vitali. Proprio questi aspetti curativi sono tenuti sotto osservazione dalle autorità e dietro di loro dalle lobby farmaceutiche, a cui fa gola essere gli unici distributori di una sostanza facilmente ottenibile e dalle grandi potenzialità, soprattutto dopo l’ondata di legalizzazione che sta investendo il mondo intero.

È proprio l’alta percentuale di CBD contenuta nella pianta di cannabis a distinguere la "Fibre-type Cannabis" ossia la "canapa da fibra" (o canapa industriale) dalla "Drug Type Cannabis" (canapa utilizzabile a scopo stupefacente). In base a quanto indicato dallo United Nations Office for Drugs and Crime se il valore della formula ([THC]+[CBN])/[CBD] (somma delle concentrazioni di THC e del cannabinolo divisa per la concentrazione di cannabidiolo; altrimenti definito rapporto fenotipico) supera la soglia di 1 si sarà in presenza di canapa stupefacente, mentre al di sotto di tale soglia si avrà canapa "da fibra". 

«Attorno al Cbd c’è un vuoto normativo che sta offrendo il pretesto per i sequestri delle Forze dell’Ordine - spiegano gli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, difensori del caso di Terni (www.tutelalegalestupefacenti.it) - si vuole cercare di equipararlo a una medicina vendibile esclusivamente in farmacia, portando ad esempio come motivazione che esso è contenuto in farmaci come l’Epidiolex. Per questo si verificano sequestri e processi a chi lo commercializza. Nel caso di Terni però per la prima volta in Italia il giudice stesso ha assolto il nostro cliente dall’accusa che si è dimostrata infondata perché il fatto non sussiste».

cbd

Nonostante da anni sia facile trovare sul mercato prodotti a base di CBD, occorre domandarsi quali siano gli spazi consentiti dalla vigente normativa. L'uso alimentare del Cbd puro non è disciplinato, mentre vi è una specifica norma per l'olio di Cbd proveniente da olio di semi di canapa. Al contrario è pacificamente ammesso il suo utilizzo nella cosmetica. Infine, sull’utilizzo dell’olio a base di Cbd ci sono approcci contrastanti.

«Senza voler entrare troppo in tecnicismi ci sono due tesi contrapposte - proseguono gli avvocati - quella restrittiva assimila il Cbd a un farmaco e quindi può essere preparato e venduto solo dalle farmacie. Si contesta pertanto a chi commercializza oli a base di CBD con percentuale pari o superiore al 10% l’ipotesi delittuosa di infrangere la disciplina sui medicinali. Per quanto riguarda la tesi garantista invece, al di là dei dubbi scientifici sulla classificazione del CBD, che probabilmente è più di interesse per le lobby che per le preoccupazioni sulla salute dell’uomo, ciò che conta per il giurista è la certezza del precetto penale».

Nel caso di Terni il giudice ha ritenuto che "Il cannabidiolo (CBD) è un componente chimico della cannabis che, non essendo inserito nella tabella dei medicinali allegata al d.P.R. n. 309/90, in forza del principio di tassatività delle norme incriminatrici, non è riconducibile alla nozione legale di medicinale a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope soggetto a prescrizione medica rinnovabile di volta in volta”. In parole più semplici quindi non ha ritenuto opportuno condannare l’imputato a causa di un vuoto normativo. 

«Il nostro assistito è innocente sia per l’assenza del Cbd dalla tabella, quindi non si può punire per aver violato una norma che non esiste - concludono gli avvocati - sia perché l’olio che vendeva era sprovvisto di indicazione terapeutica, e quindi era venduto come prodotto tecnico. Questo è fondamentale per provare l’assenza di intenzione di vendere un farmaco e per essere assolti».

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Marco Ribechi